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Fidejussione per Aziende

Fidejussione per Aziende

Fidejussioni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela in relazione alle seguenti tipologie contrattuali: 

  1. per fornitura continuativa di beni
  2. per prestazioni continuative di servizi
  3. per appalti fra aziende
  4. per locazione di immobili
  5. per locazioni di aziende e/o rami d’azienda
  6. per transazioni fra aziende
  7. per vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione
  8. per permute immobiliari
  9. per franchising
  10. per compravendita immobiliare
  11. per cancellazione di gravami ipotecari
  12. per sopravvenienza di passività occulte anche di natura fiscale
  13. per revocatoria fallimentare ed ordinaria
  14. per acquisto di multiproprietà
  15. per concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi
  16. per donazione
  17. per la “fedeltà” al datore di lavoro
  18. per preliminari di compravendita
  19. per l’adempimento di obbligazioni di “fare” e di “dare” scaturenti da pattuizioni fra le parti 

NOTE ESPLICATIVE: 

  1. la fidejussione garantisce al Venditore il rispetto delle obbligazioni a carico del Compratore scaturenti dal contratto di fornitura di beni.
  2. la fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni a carico del Contraente scaturenti dal contratto di fornitura di servizi.
  3. la fidejussione garantisce alla stazione appaltante la buona esecuzione ed il fine dei lavori da parte dell’Appaltatore. Può altresì essere rilasciata a favore dell’Appaltatore qualora la garanzia sia inerente al pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito da parte della stazione appaltante.
  4. la fidejussione garantisce al locatore l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di immobile a carico del Conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell’immobile nei tempi contrattualmente previsti.
  5. la fidejussione garantisce al locatore l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di azienda o ramo d’azienda a carico del conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell’azienda nei tempi contrattualmente previsti.
  6. la fidejussione garantisce al beneficiario l’adempimento delle obbligazioni a carico del contraente scaturenti dalla transazione effettuata.
  7. la fidejussione garantisce al promittente acquirente di immobile da costruire o in corso di costruzione l’adempimento delle obbligazioni a carico del costruttore ovvero la consegna dell’immobile chiavi in mano e l’assenza di gravami su esso.
  8. la fidejussione garantisce al venditore del terreno e/o fabbricato ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti nel contratto di permuta. La garanzia può anche ricomprendere eventuali conguagli monetari e penalità contrattuali.
  9. la fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni contrattuali a carico dell’affiliato. La garanzia può ricomprendere sia il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, che il fatturato annuo minimo.
  10. la fidejussione garantisce al venditore di immobili le obbligazioni contrattuali anche di natura monetaria a carico dell’acquirente; può anche garantire eventuali obbligazioni aventi refluenza fiscale. Può altresì garantire all’acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato in caso di annullamento a qualsiasi titolo dell’atto pubblico di acquisto ad eccezione sia del cosiddetto rischio donazione che per revocatoria.
  11. la fidejussione garantisce all’acquirente di immobile la cancellazione dei gravami esistenti sul bene acquistato nei termini contrattualmente previsti.
  12. la fidejussione garantisce al beneficiario il risarcimento delle sopravvenienze passive anche di natura fiscale emergenti successivamente rispetto alla conclusione del contratto definitivo di cessione di azienda, quota societaria ed immobile.
  13. la fidejussione garantisce all’acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato per l’acquisto di immobile nel caso di annullamento dell’atto pubblico di acquisto a seguito di azione di revocatoria fallimentare e/o ordinaria. La garanzia può essere estesa anche alle spese di ristrutturazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo necessario per l’acquisto dell’immobile.
  14. la fidejussione garantisce al promittente acquirente di quota immobiliare il risarcimento degli acconti versati in caso di mancato trasferimento da parte della società proprietaria di quanto promesso in vendita.
  15. la fidejussione garantisce al beneficiario l’adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di licenza, mandato, rappresentanza, deposito. La garanzia può essere estesa all’obbligo di riconsegna delle merci in conto deposito.
  16. la fidejussione garantisce all’acquirente di immobile il risarcimento del corrispettivo pagato nel caso di annullamento dell’atto pubblico di acquisto per cause scaturenti da un atto di donazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo.
  17. la fidejussione garantisce al Datore di lavoro il risarcimento delle perdite causate con dolo o colpa grave.
  18. la fidejussione garantisce al promittente acquirente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del promittente venditore e quindi la consegna del bene nei tempi e con le caratteristiche contrattualmente pattuite. Può altresì garantire al promittente venditore l’adempimento delle obbligazioni monetarie a carico del promittente acquirente. 

Fidejussioni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela in relazione a liti giudiziarie: 

  1. per garantire piani di ristrutturazione o riduzione della debitoria aziendale
  2. per ottenere la sospensione dell’esecuzione nell’ambito di procedimenti giudiziari
  3. per la sospensione o revoca di sequestro giudiziario
  4. per ottenere o sospendere provvedimenti giudiziari di natura cautelare
  5. per il pagamento delle spese di giustizia
  6. per il pagamento del compenso agli Arbitri
  7. per la concessione di provvedimenti giudiziari d’urgenza
  8. per sospendere l’esecutività di titoli giudiziari esecutivi ma non definitivi 

Fidejussioni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela in relazione a benefici o autorizzazioni concesse da Enti Pubblici: 

  1. per l’apertura di Agenzie Viaggi e Turismo
  2. per l’iscrizione all’albo degli spedizionieri
  3. per l’anticipazione di contributi nazionali e comunitari
  4. per l’adempimento di obbligazioni assunte per l’ottenimento di contributi
  5. per l’anticipazione di contributi per programmi di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo
  6. per il recupero ambientale
  7. per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
  8. per la corresponsione di penali
  9. per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di “fare” e di “dare” scaturente dalla legge o dalle condizioni dettate dal l’ente pubblico beneficiario. 

NOTE ESPLICATIVE: 

  1. fidejussione rilasciata per l’ottenimento della licenza amministrativa necessaria per l’esercizio dell’attività. Garantisce l’adempimento delle obbligazioni e prescrizioni previste dalla Legge.
  2. fidejussione o attestazione di affidabilità rilasciata per l’ottenimento della licenza amministrativa e/o iscrizione all’apposito Albo per l’esercizio dell’attività. Garantisce l’adempimento delle obbligazioni e prescrizioni previste dalla Legge.
  3. fidejussione rilasciata all’Ente Pubblico erogatore del contributo ed a garanzia del buon utilizzo delle somme anticipate. La garanzia si estingue a seguito della rendicontazione delle spese effettuate e al riscontro positivo dell’Ente Pubblico.
  4. La presente tipologia è estremamente eterogenea in quanto le anticipazioni vengono concesse: su contributi regionali, nazionali e comunitari; per corsi di formazione, di riqualificazione, di aggiornamento; per investimenti industriali, commerciali, artigianali, immobiliari, turistici, incremento scorte, ricerche scientifiche;
  5. fidejussione rilasciata all’Ente Pubblico sovvenzionatore del programma di cooperazione e finalizzata ad ottenere un’anticipazione sul programma di spesa.
  6. fidejussione rilasciata all’Ente Pubblico a garanzia del ripristino e recupero ambientale di siti ai sensi di Legge.
  7. fidejussione rilasciata per l’ottenimento della licenza amministrativa e/o l’iscrizione all’apposito Albo per l’esercizio dell’attività. Garantisce l’adempimento delle obbligazioni e prescrizioni previste dalla Legge.
  8. fidejussione rilasciata all’Ente Pubblico finalizzata esclusivamente al pagamento di penali previste nel contratto di appalto o sue integrazioni per inadempimenti dell’impresa a precisi obblighi temporali. 

Fidejussioni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela scaturenti da contratti di appalto ( Bid Bonds, Performance Bonds, Money Retainances Bonds, Advance Payment Bonds, Maintenance Bonds): 

  1. per la partecipazione a gare d’appalto
  2. per la buona esecuzione e fine lavori
  3. per l’anticipazione contrattuale
  4. per lo svincolo delle ritenute a garanzia
  5. per la revisione dei prezzi
  6. per i vizi occulti
  7. per la manutenzione
  8. per la fornitura di beni e/o prestazione di servizi
  9. per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di “fare” e di “dare” scaturente dalla legge o dal contratto di appalto stipulato: 

NOTE ESPLICATIVE: 

  1. la fidejussione è rilasciata nell’interesse dell’impresa partecipante a gara d’appalto ed a beneficio della Stazione Appaltante. La fidejussione, oltre a garantire il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara da parte dell’impresa partecipante, garantisce, in caso di aggiudicazione, il rilascio della fidejussione di adempimento (cosiddetta “definitiva”).
  2. la fidejussione è rilasciata nell’interesse dell’impresa aggiudicataria dell’appalto e garantisce alla Stazione Appaltante l’adempimento delle obbligazioni a carico dell’impresa aggiudicataria previste nel contratto di appalto.
  3. la fidejussione è rilasciata a garanzia del recupero graduale dell’anticipazione concessa dalla Stazione Appaltante all’impresa mediante decurtazione costante sugli Stati di Avanzamento Lavori.
  4. la fidejussione permette l’incasso immediato delle ritenute trattenute a garanzia dalla Stazione Appaltante su ogni Stato di Avanzamento Lavori.
  5. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante il pagamento per revisione prezzi.
  6. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante l’inesistenza di vizi occulti.
  7. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante l’adempimento delle obbligazioni contrattuali di manutenzione a carico dell’ impresa.
  8. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell’impresa e precisamente i tempi di consegna, la quantità, la qualità e la prestazione dei servizi e/o assistenza contrattualmente prevista. 

Fidejussioni a garanzia dell’adempimento di obbligazioni contrattuali di natura prettamente finanziaria: 

  1. per leasing mobiliare
  2. per leasing immobiliare
  3. per finanziamenti a medio-lungo termine assistiti da garanzie reali

 

NOTE ESPLICATIVE: 

  1. la fidejussione garantisce alla Società di Leasing il risarcimento delle perdite subite a causa dell’accertata insolvibilità del debitore. La garanzia può essere estesa sia agli interessi contrattualmente pattuiti sia agli interessi di mora e spese legali. La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento. La perdita viene conteggiata tenendo conto del recupero del bene e della successiva vendita a terzi.
  2. la fidejussione garantisce alla Società di Leasing il risarcimento delle perdite subite a causa dell’accertata insolvibilità del debitore. La garanzia comprende gli interessi contrattualmente pattuiti, gli interessi di mora, le spese legali e gli oneri fiscali gravanti sull’immobile. La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento. La perdita viene conteggiata tenendo conto delle somme riscosse per la vendita a terzi dell’immobile o del valore commerciale del bene concordato fra la Compagnia e la Società di Leasing.
  3. la fidejussione garantisce all’Istituto di Credito il risarcimento delle perdite subite e conteggiate dopo la definitiva escussione delle garanzie reali anzitempo fornite dal debitore. La garanzia comprende gli interessi contrattualmente pattuiti, le spese legali ed una quota prefissata degli interessi di mora. La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento.